Modifiche
alla l.r. 11 maggio 2001, n.11 “Norme sulla protezione dall'esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la
radiotelevisione”.
RELAZIONE
In Europa, ai sensi dell'articolo
168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la responsabilità
primaria di proteggere la popolazione dai potenziali effetti nocivi dei campi
elettromagnetici è demandata agli Stati membri e la normativa nazionale in
materia di elettrosmog si riassume primariamente nella legge n. 36 del 2001
«legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici», finalizzata specificamente ad assicurare la tutela della
salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione, nonché la tutela
dell'ambiente e del paesaggio, mediante la promozione sia della ricerca
scientifica che la valutazione degli effetti dell'esposizione a determinati
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia dell'innovazione
tecnologica finalizzata a minimizzare l'intensità e gli effetti
dell'esposizione. La normativa nazionale è stata infine completata con
l’adozione del “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al Dl.gs 1°
agosto 2003 n.259 il quale determina in particolare l’ambito delle
telecomunicazioni in attuazione delle direttive UE e in previsione dei
frequenti sviluppi tecnologici del settore. Infine, in Lombardia, per quanto di
competenza, la Legge regionale n. 11 dell’11 maggio 2001 disciplina
l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per
le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa
statale.
In questo quadro normativo
generale è d’obbligo fare alcune valutazioni in
considerazione della recente implementazione di tecnologie di telecomunicazioni
di quinta generazione che stanno sperimentando l’utilizzo su larghissima scala
di bande di frequenza ad oggi utilizzate solo in ambiti molto limitati e con
modalità completamente nuove.
Non si tratta quindi della
semplice evoluzione dell’attuale rete 4G, in quanto le caratteristiche tecniche
sono completamente differenti, non solo per la quantità di banda più ampia e
per la velocità, e un modo diverso di gestire le comunicazioni e la copertura,
con frequenze, antenne e tecniche di trasmissione dei dati differenti rispetto
al passato.
Il 5G, d’altra parte, promette
una completa rivoluzione con maggiore velocità di trasmissione, tempi di
risposta (latenza) più rapidi e la possibilità di gestire un numero molto
elevato di connessioni in contemporanea, con una velocità potenziale fino a 10
Gigabit per secondo, anche se la prospettiva più accreditata ipotizza velocità
10 volte più elevata rispetto agli standard 4G. Se quindi consideriamo di
passare dai 25 megabit al secondo del 4G ai 250 megabit al secondo del 5G, si
potrebbe scaricare un cd da 700 megabyte in una ventina di secondi contro gli
attuali 4 minuti.
Ma le prestazioni attese saranno
superiori soprattutto in termini di latenza, cioè di tempi di risposta al
comando dato all’oggetto connesso, questo tempo di risposta scenderà a 1-10
millisecondi, circa 10 volte meno degli attuali 50-100 millisecondi del 4G ed è
questo uno degli aspetti considerati più importanti per nuovi servizi digitali massive
IoT (Internet of things).
Il 5G dovrebbe quindi permettere
la connessione di milioni di apparecchi e di sensori utilizzati in ambito di
sicurezza e monitoraggio, smart city, medicina e tempo libero, come ad esempio
automobili e droni a guida autonoma, controllo della mobilità tramite semafori
intelligenti, regolazione in tempo reali di impianti urbani, telemedicina in
tempo reale e intrattenimento e svago di maggiore impatto e in generale nuovi
servizi per gli utenti.
Si tratta quindi di servizi in
buona parte utili, solo in piccola parte indispensabili, ma sono da valutare
anche costi e le problematiche sanitarie e ambientali connesse. Il 5G e
l’implementazione delle tecnologie future avranno sempre più impatto sulla
società ma sono almeno due gli aspetti più rilevanti; sanitario e privacy.
Se i sistemi cellulari 4G hanno
occupato bande di frequenza tra i 900 MHz e i 2,6 GHz, con il 5G verranno
occupate
bande di frequenze dei 3.6-3.8 GHz fino a 26.5/27.5 GHz,
frequenze molto più elevate che verranno integrate con la banda dei 700 MHz che
sarà liberata nel 2022 e che garantirà maggiore copertura aggirando ostacoli
problematici per le onde a frequenza più elevata.
Si consideri che il Comitato
scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti della Comunità europea
(Scheer 2019), modificando precedenti valutazioni ottimistiche ha affermato che
il «5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche». I campi
elettromagnetici a radiofrequenza (Cem-Rf) sembrano determinare uno stress
ossidativo, una condizione implicata anche nello sviluppo del cancro, in
diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare. Recenti studi
hanno anche suggerito effetti rilevanti sulla fertilità, ed effetti metabolici
e neurologici in grado di alterare la resistenza batterica agli antibiotici.
Anche l'Alleanza contro il
cancro (fondata nel 2002 dal Ministero della Salute e di cui fa parte
l'Istituto superiore di sanità) ha ufficializzato un progetto di studio sul
glioblastoma, tumore maligno del cervello, per il quale sono ipotizzate
correlazioni con le onde elettromagnetiche. Inoltre, lo IARC International Agency for Research on Cancer,
organismo dell'Oms, nel 2011 ha classificato i Cem-Rf come «possibile
cancerogeno per l'uomo» sebbene alcune evidenze scientifiche siano tuttora
controverse,
più recentemente lo stesso IARC ha ufficializzato una rivalutazione della
classificazione generale sulla cancerogenesi che potrebbe comportare
l'innalzamento dei Cem-Rf in classe 2B come «probabile agente cancerogeno».
L'esito finale della riclassificazione è previsto entro i prossimi cinque anni
come riportato dalle Raccomandazioni del gruppo consultivo sulle priorità per
la Monografia IARC.
Risultati basati su sperimentazione animale
uomo-equivalente, fanno concludere ai ricercatori che sia tempo di aggiornare
la classificazione IARC. Anche un ampio studio sempre del 2018 a cura del
programma nazionale di tossicologia americano (USA National toxicology program), ha dimostrato un aumento
significativo dell'incidenza del cancro cerebrale e di tumore al cuore negli
animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli inferiori a quelli
fissati nelle attuali linee guida della Commissione internazionale sulla
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIP).
Ancora
più recentemente, nel 2019 la direzione generale per le politiche europee del
dipartimento tematico per le politiche scientifiche e di qualità della vita,
incaricato dalla Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento
europeo di analizzare lo sviluppo del 5G in Europa, segnala che: “i campi (elettromagnetici) sono altamente
focalizzati dai raggi, variano rapidamente con il tempo e il movimento e per
questo imprevedibili. I livelli e i modelli del segnale interagiscono come un
sistema a circuito chiuso.”
In uno scenario in forte
evoluzione, sebbene gli effetti biologici dei sistemi di comunicazione di quinta
generazione siano scarsamente studiati mancando uno studio preliminare degli effetti
sulla salute, è stato avviato un piano di azione internazionale per lo sviluppo
di reti 5G che prevede un incremento esponenziale nel numero di dispositivi e
nella densità di trasmettitori ad onde millimetriche (EHF Extremely high
frequency).
Secondo diversi scienziati
sarebbero necessari ulteriori studi per esplorare in modo migliore e
indipendente gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici a radiofrequenza
in generale e delle microonde millimetriche del 5G in particolare. Tuttavia, i
risultati disponibili appaiono essere sufficienti per dimostrare l'esistenza di
effetti biomedici, per invocare il principio di precauzione, per definire i
soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e quindi per rivedere i limiti
esistenti. Le onde millimetriche vengono già utilizzate in medicina per la
capacità di influenzare la crescita cellulare e i tassi di proliferazione,
l'attività di enzimi, lo stato dell'apparato genetico cellulare, la funzione
delle membrane e i recettori periferici.
In ambito politico internazionale
è da segnalare che il ministro dell’ambiente del Governo federale della
Vallonia ha sospeso la sperimentazione del 5G nella città capofila di Bruxelles
dichiarando in estrema sintesi che “i
cittadini non sono cavie, servono standard di sicurezza” (marzo 2019), precisando
che “ciò che è noto è che (le nuove
antenne MIMO) richiedono un allentamento
del quadro giuridico delle emissioni attualmente in vigore nella regione di
Bruxelles: tra 14,5 volt/metro e 41 V/m contro i 6 V/m vigenti” un quadro
normativo simile a quello italiano che prevede limiti di 20 V/m e obiettivi di
qualità pari a 6 V/m.
Venendo
alla Lombardia, abbiamo capofila del progetto di sperimentazione della
tecnologia 5G la società Vodafone che sta operando nel territorio della Città
metropolitana di Milano. Al fine di favorire una efficace applicazione
della sperimentazione, il Comune di Milano e la Città Metropolitana hanno avviato
una cabina di regia per facilitare, nel rispetto delle prerogative di legge e
delle competenze di Amministrazioni, Enti, ed aziende coinvolte, il buon esito
del progetto anche se Regione Lombardia non partecipa alla suddetta regia in
quanto risulta non sia stata invitata.
All’interno di questo quadro,
Vodafone ha proceduto ad installare 130 impianti la cui accensione è stata
comunicata regolarmente ad Arpa cui spettano, tra gli altri, prerogative
nell’ambito dell’iter autorizzativo e prerogative di sorveglianza del rispetto
alle emissioni radio - attraverso il SUAP ai sensi dell’art.35 del
Decreto-legge 6 luglio 2011. La suddetta sperimentazione
è quindi orientata a valutare i soli aspetti tecnici e non è previsto il
controllo in ambito di effetti ambientali e biologici da parte di ARPA e ATS.
Risulta peraltro difficile conoscere la situazione aggiornata all’interno della
provincia milanese in quanto l’installazione di impianti sussegue su iniziativa
degli operatori telefonici.
In particolare è da ricordare che
nella seduta del 18 dicembre 2018 il Consiglio regionale lombardo ha deliberato
all’unanimità (XI/322) l’invito alla Giunta ad “avviare idonei studi e ricerche in grado di aumentare le conoscenze
utili per un approccio operativo alla protezione dai rischi derivati
dall’esposizione ai campi a radio frequenza di ultima generazione, anche al
fine di verificare gli strumenti normativi per la protezione dell’ambiente, per
la salute pubblica dei cittadini e dei lavoratori dai rischi certi e potenziali
determinati dall’esposizione alle alte frequenze.”
Sappiamo che Arpa Lombardia è
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia che si
occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, affiancando le
istituzioni regionali e locali nel monitoraggio dei campi elettromagnetici e
rilasciando anche le relative autorizzazioni, la valutazione di nuovi impianti
di telecomunicazione e radiotelevisione, nonché la modifica di impianti
preesistenti. In particolare, la Giunta ha informato che ARPA ha in corso un
solo progetto attuativo per gli anni 2018-19, denominato CEM CONTROL, relativo
a misure e controlli agli impianti 4G (LTE e WiMax) con apparecchiature di
nuova acquisizione.
Risulta quindi piuttosto evidente
un ritardo da parte delle istituzioni se vengono controllati oggi e con
attrezzature adeguate gli impianti che sono attivi da un decennio, quando ormai
non è più possibile intervenire. Una situazione che si ripropone oggi con la
tecnologia 5G e che si ripresenterà con le tecnologie future, Regione e Arpa
finiscono per disattendere al mandato istitutivo della prevenzione dei danni
sanitari.
Per quanto considerato, la
l.r. 11/2001 vigente, seppure sia stata modificata dal legislatore nel 2014, a
fronte di uno sviluppo tecnologico sempre più accelerato necessita di
aggiornamenti più frequenti e di nuove direttive finalizzate sia a controlli
adeguati alle più recenti tecnologie impiegate sul territorio, che indicazioni
ai Comuni in linea con la disciplina normativa e giuridica in materia, in
adempimento delle facoltà ad essi assegnate dalla legge quadro n. 36/01
finalizzate alla gestione della tematica in oggetto.
Le più recenti normative
regionali in argomento, in particolare Marche (2017) e Toscana (2011),
presentano aspetti innovativi di sicuro interesse, in particolare per quanto
riguarda la pianificazione e i regolamenti comunali. Per i microimpianti, ad esempio, nella nostra l.r. 11/2001 viene
considerata la solo potenza massima al connettore di antenna e non viene
considerato il corrispondente ERP, la potenza irradiata isotropica equivalente
(Equivalent Isotropical Radiated Power) correttamente considerata nella norma
della Regione Toscana.
Risulta infine che i termini
prescritti al comma 3 e comma 4 dell'art. 3 e alla lettera a) dell'art. 2 della
l.r. 11/2001 siano da rivedere
alla luce dell’intervenuto nuovo orientamento giuridico.
L’articolato.
Il progetto di legge si sofferma
in modo particolare su alcuni aspetti della normativa correlati in modo
particolare alla salute pubblica e alla tutela ambientale e prevede in sintesi
quanto a seguire:
In ambito di prevenzione e
sicurezza vengono meglio definiti i termini previsti al comma 8 dell’art. 4
dove si aggiunge un dato oggettivo nella distanza prescritta tra le antenne e i
luoghi sensibili (ospedali, scuole, asili etc) che non può essere inferiore a
300 metri, inoltre viene eliminato il potenziale di antenna da 7kw ammesso in
deroga in quanto non se ne trova traccia nelle normative regionali più recenti.
Al fine di rendere più chiaro al cittadino
il panorama delle antenne disposte nel territorio, anche se questo comporta un
aggravio l’interesse è pubblico, viene prescritto il cartello identificativo
grafico da apporre sugli impianti che comunichi la banda di frequenza e la
potenza di ingresso per ogni impianto esistente con una modifica all’articolo
5.
Viene abrogato il comma 7
dell'art. 4 in quanto risultano essere indicazioni plausibili ai tempi, mentre
ad oggi, con il fondo elettromagnetico in molti casi saturo, anche gli impianti
di bassa frequenza devono essere opportunamente valutati e pianificati.
Viene introdotto l'Inventario dei microimpianti e
degli impianti radioamatoriali come sezione particolare del catasto regionale degli
impianti.
Ultimo elemento rilevante sono i
controlli, e quindi si propone che nella norma sia inserita uno specifico
impegno affinché controlli e verifiche strumentali siano adeguati alle più
recenti tecnologie applicate nel territorio lombardo. Si richiede quindi, con
l’aggiunta di un nuovo articolo 11 bis, un coordinamento tra aziende sanitarie
regionali e ARPA affinché vengano mantenute nel tempo indagini epidemiologiche
rivolte al sovrapporsi e sommarsi degli inquinamenti di acqua, terra e aria nel
territorio regionale. Nello stesso senso agisce il nuovo art. 5 bis introdotto
nella legge e relativo ai controlli di ARPA per ogni nuova antenna che viene
installata, non è infatti da dimenticare che ad oggi alcune aree della regione
risultano già sature ai limiti di legge.
Si introduce nelle procedure autorizzative,
infine, anche la valutazione di impatto sanitario VIS, relativa agli effetti
epidemiologici del sistema di impianti a radiazione elettromagnetica, seppure
non obbligatoria secondo la normativa nazionale.
Milano, 9 aprile 2021
PROGETTO DI LEGGE
______
Modifiche alla legge
regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale
dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione).
_____
Art. 1
(Modifiche alla l.r.
n. 11/2001)
Alla l.r n. 11/2001 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 1, dopo le
parole “per le telecomunicazioni e la radiotelevisione” sono inserite le
seguenti: “fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5 bis.”;
b) all’art. 2, comma 2, lett. c),
dopo le parole “ non superiore a 5 W” sono inserite le seguenti: “, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5 bis.”;
c) il comma 7 dell’art. 4 è
abrogato;
d) al comma 8 dell’art. 4 dopo le
parole “per la radiotelevisione in corrispondenza” sono inserite le seguenti: “e
nel raggio di 300 metri dal perimetro” e le parole “, salvo che si tratti
di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt” sono
abrogate;
e) dopo l’art. 4 è inserito il
seguente articolo:
“4 bis (Valutazione impatto
sanitario)
1. La Giunta regionale approva
delle Linee guida per la componente salute pubblica e Valutazione dell’Impatto
Sanitario (VIS) relative agli impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche,
finalizzate alla valutazione degli effetti sulla salute della popolazione umana
e animale.”;
f) dopo il comma 5 dell’art. 5 è
inserito il seguente comma: “5 bis. Gli impianti registrati nel catasto
regionale di cui al comma 1 devono mostrare un cartello grafico identificativo
conforme alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza, che
informi della tipologia di antenna, della potenza al connettore di antenna e
delle bande di frequenza dei campi elettromagnetici generati, secondo
deliberazione della Giunta regionale.”
g) dopo l’art. 5 è inserito il
seguente articolo:
“5 bis. (Inventario dei
microimpianti e degli impianti radioamatoriali)
1. È istituito l’inventario
dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, che costituisce sezione del
catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e
gestione dell’inventario, i gestori presentano una dichiarazione che contiene
le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della
localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto o
servizio del microimpianto.
3. La dichiarazione è inviata
in via telematica all’ARPA e ai comuni interessati ed è aggiornata entro il 31
ottobre di ogni anno.”;
h) dopo l’art. 7 è inserito il
seguente articolo:
“7 bis (Dichiarazione di
post-attivazione)
1. Per ciascun impianto
legittimato secondo le modalità di cui all'articolo 7, il gestore fornisce,
entro quindici giorni dall’attivazione del medesimo, apposita comunicazione di
entrata in esercizio al Comune competente per territorio e all’ARPA, con l'indicazione
dei sistemi effettivamente attivati.
2. L’ARPA provvede alla
verifica dei livelli di esposizione previsti dalla normativa statale vigente
entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora da tale verifica
risultino livelli di esposizione almeno pari al 75 per cento di quelli
prescritti, l'ARPA provvede ad effettuare un ulteriore controllo nei dodici
mesi successivi.”;
i) dopo il comma 4 dell’art. 11 è
inserito il seguente comma: 5 bis. “La Regione verifica il rispetto delle
prescrizioni dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 4.”;
j) dopo l’art. 11 è inserito il
seguente articolo:
“11 bis (Principio di
precauzione e tutela della salute pubblica)
1. Con riferimento al
principio di precauzione di cui all’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea e all’articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione si pone l’obiettivo della
maggior tutela della salute pubblica.
2. La Regione effettua con
scadenza triennale una valutazione dell’impatto cumulativo di tutti i fattori
di inquinamento presenti sul territorio, ed incidenti sulla salute pubblica
della popolazione, con lo scopo di pianificare azioni a tutela della salute
psicofisica della popolazione e per riprogrammare la propria strategia in
ambito ambientale, sanitario e industriale.
3. La Regione identifica i
fattori di rischio connessi all’esposizione umana alle emissioni
elettromagnetiche e promuove studi epidemiologici sui loro effetti a breve,
medio e lungo termine, in cooperazione con tutti gli enti pubblici regionali e
nazionali competenti.
4. La Regione promuove
campagne di educazione ad un uso sostenibile e responsabile delle tecnologie di
comunicazione senza fili, in modo che la popolazione, soprattutto quella di
minore età, sia consapevole del corretto utilizzo delle tecnologie anche al fine
di limitarne ogni tipo di abuso, e con riferimento al principio precauzionale
per la tutela della salute pubblica.”;
k) dopo il comma 5 dell’art. 12 è
inserito il seguente comma: “5 bis. Per le mancate comunicazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 7 e al comma 1 dell’articolo 7 bis è prevista la
disattivazione degli impianti oggetto delle stesse comunicazioni”.
Art. 2
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Milano, 9 aprile 2021
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