venerdì 9 aprile 2021

Proposta di legge regionale - Elettrosmog e principio di precauzione


Progetto di legge:

Modifiche alla l.r. 11 maggio 2001, n.11 “Norme sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”.

RELAZIONE

La disciplina statale di settore è contenuta nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), oltre che nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003 (emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), della l. n. 36/2001).  Tra le altre funzioni, competono alle Regioni, nel rispetto dei criteri fissati dallo Stato, l’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione e la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione (art. 8 l. n. 36/2001). La Carta costituzionale sancisce, all'articolo 9 e all'articolo 32, lo sviluppo della ricerca scientifica e insieme la tutela e la salvaguardia della salute umana e ambientale considerandoli beni fondamentali.

In Europa, ai sensi dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la responsabilità primaria di proteggere la popolazione dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici è demandata agli Stati membri e la normativa nazionale in materia di elettrosmog si riassume primariamente nella legge n. 36 del 2001 «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», finalizzata specificamente ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio, mediante la promozione sia della ricerca scientifica che la valutazione degli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia dell'innovazione tecnologica finalizzata a minimizzare l'intensità e gli effetti dell'esposizione. La normativa nazionale è stata infine completata con l’adozione del “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al Dl.gs 1° agosto 2003 n.259 il quale determina in particolare l’ambito delle telecomunicazioni in attuazione delle direttive UE e in previsione dei frequenti sviluppi tecnologici del settore. Infine, in Lombardia, per quanto di competenza, la Legge regionale n. 11 dell’11 maggio 2001 disciplina l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale.

In questo quadro normativo generale è d’obbligo fare alcune valutazioni in considerazione della recente implementazione di tecnologie di telecomunicazioni di quinta generazione che stanno sperimentando l’utilizzo su larghissima scala di bande di frequenza ad oggi utilizzate solo in ambiti molto limitati e con modalità completamente nuove.

Non si tratta quindi della semplice evoluzione dell’attuale rete 4G, in quanto le caratteristiche tecniche sono completamente differenti, non solo per la quantità di banda più ampia e per la velocità, e un modo diverso di gestire le comunicazioni e la copertura, con frequenze, antenne e tecniche di trasmissione dei dati differenti rispetto al passato.

Il 5G, d’altra parte, promette una completa rivoluzione con maggiore velocità di trasmissione, tempi di risposta (latenza) più rapidi e la possibilità di gestire un numero molto elevato di connessioni in contemporanea, con una velocità potenziale fino a 10 Gigabit per secondo, anche se la prospettiva più accreditata ipotizza velocità 10 volte più elevata rispetto agli standard 4G. Se quindi consideriamo di passare dai 25 megabit al secondo del 4G ai 250 megabit al secondo del 5G, si potrebbe scaricare un cd da 700 megabyte in una ventina di secondi contro gli attuali 4 minuti.

Ma le prestazioni attese saranno superiori soprattutto in termini di latenza, cioè di tempi di risposta al comando dato all’oggetto connesso, questo tempo di risposta scenderà a 1-10 millisecondi, circa 10 volte meno degli attuali 50-100 millisecondi del 4G ed è questo uno degli aspetti considerati più importanti per nuovi servizi digitali massive IoT (Internet of things).

Il 5G dovrebbe quindi permettere la connessione di milioni di apparecchi e di sensori utilizzati in ambito di sicurezza e monitoraggio, smart city, medicina e tempo libero, come ad esempio automobili e droni a guida autonoma, controllo della mobilità tramite semafori intelligenti, regolazione in tempo reali di impianti urbani, telemedicina in tempo reale e intrattenimento e svago di maggiore impatto e in generale nuovi servizi per gli utenti.

Si tratta quindi di servizi in buona parte utili, solo in piccola parte indispensabili, ma sono da valutare anche costi e le problematiche sanitarie e ambientali connesse. Il 5G e l’implementazione delle tecnologie future avranno sempre più impatto sulla società ma sono almeno due gli aspetti più rilevanti; sanitario e privacy.

La tecnologia 5G, infatti, è solo un tassello di un sistema che metterà insieme Intelligenza artificiale (AI), Internet delle cose (IoT) e il Cloud, che pone un enorme problema di privacy e un impatto fortemente invasivo di “cose” a funzionamento autonomo e automatico tramite la gestione di dati personali.

Se i sistemi cellulari 4G hanno occupato bande di frequenza tra i 900 MHz e i 2,6 GHz, con il 5G verranno occupate bande di frequenze dei 3.6-3.8 GHz fino a 26.5/27.5 GHz, frequenze molto più elevate che verranno integrate con la banda dei 700 MHz che sarà liberata nel 2022 e che garantirà maggiore copertura aggirando ostacoli problematici per le onde a frequenza più elevata.

Si consideri che il Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti della Comunità europea (Scheer 2019), modificando precedenti valutazioni ottimistiche ha affermato che il «5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche». I campi elettromagnetici a radiofrequenza (Cem-Rf) sembrano determinare uno stress ossidativo, una condizione implicata anche nello sviluppo del cancro, in diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare. Recenti studi hanno anche suggerito effetti rilevanti sulla fertilità, ed effetti metabolici e neurologici in grado di alterare la resistenza batterica agli antibiotici.

Anche l'Alleanza contro il cancro (fondata nel 2002 dal Ministero della Salute e di cui fa parte l'Istituto superiore di sanità) ha ufficializzato un progetto di studio sul glioblastoma, tumore maligno del cervello, per il quale sono ipotizzate correlazioni con le onde elettromagnetiche. Inoltre, lo IARC International Agency for Research on Cancer, organismo dell'Oms, nel 2011 ha classificato i Cem-Rf come «possibile cancerogeno per l'uomo» sebbene alcune evidenze scientifiche siano tuttora controverse, più recentemente lo stesso IARC ha ufficializzato una rivalutazione della classificazione generale sulla cancerogenesi che potrebbe comportare l'innalzamento dei Cem-Rf in classe 2B come «probabile agente cancerogeno». L'esito finale della riclassificazione è previsto entro i prossimi cinque anni come riportato dalle Raccomandazioni del gruppo consultivo sulle priorità per la Monografia IARC.

Risultati basati su sperimentazione animale uomo-equivalente, fanno concludere ai ricercatori che sia tempo di aggiornare la classificazione IARC. Anche un ampio studio sempre del 2018 a cura del programma nazionale di tossicologia americano (USA National toxicology program), ha dimostrato un aumento significativo dell'incidenza del cancro cerebrale e di tumore al cuore negli animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli inferiori a quelli fissati nelle attuali linee guida della Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIP).

Ancora più recentemente, nel 2019 la direzione generale per le politiche europee del dipartimento tematico per le politiche scientifiche e di qualità della vita, incaricato dalla Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo di analizzare lo sviluppo del 5G in Europa, segnala che: “i campi (elettromagnetici) sono altamente focalizzati dai raggi, variano rapidamente con il tempo e il movimento e per questo imprevedibili. I livelli e i modelli del segnale interagiscono come un sistema a circuito chiuso.

In uno scenario in forte evoluzione, sebbene gli effetti biologici dei sistemi di comunicazione di quinta generazione siano scarsamente studiati mancando uno studio preliminare degli effetti sulla salute, è stato avviato un piano di azione internazionale per lo sviluppo di reti 5G che prevede un incremento esponenziale nel numero di dispositivi e nella densità di trasmettitori ad onde millimetriche (EHF Extremely high frequency).

Secondo diversi scienziati sarebbero necessari ulteriori studi per esplorare in modo migliore e indipendente gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici a radiofrequenza in generale e delle microonde millimetriche del 5G in particolare. Tuttavia, i risultati disponibili appaiono essere sufficienti per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici, per invocare il principio di precauzione, per definire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e quindi per rivedere i limiti esistenti. Le onde millimetriche vengono già utilizzate in medicina per la capacità di influenzare la crescita cellulare e i tassi di proliferazione, l'attività di enzimi, lo stato dell'apparato genetico cellulare, la funzione delle membrane e i recettori periferici.

In ambito politico internazionale è da segnalare che il ministro dell’ambiente del Governo federale della Vallonia ha sospeso la sperimentazione del 5G nella città capofila di Bruxelles dichiarando in estrema sintesi che “i cittadini non sono cavie, servono standard di sicurezza” (marzo 2019), precisando che “ciò che è noto è che (le nuove antenne MIMO) richiedono un allentamento del quadro giuridico delle emissioni attualmente in vigore nella regione di Bruxelles: tra 14,5 volt/metro e 41 V/m contro i 6 V/m vigenti” un quadro normativo simile a quello italiano che prevede limiti di 20 V/m e obiettivi di qualità pari a 6 V/m.

Venendo alla Lombardia, abbiamo capofila del progetto di sperimentazione della tecnologia 5G la società Vodafone che sta operando nel territorio della Città metropolitana di Milano. Al fine di favorire una efficace applicazione della sperimentazione, il Comune di Milano e la Città Metropolitana hanno avviato una cabina di regia per facilitare, nel rispetto delle prerogative di legge e delle competenze di Amministrazioni, Enti, ed aziende coinvolte, il buon esito del progetto anche se Regione Lombardia non partecipa alla suddetta regia in quanto risulta non sia stata invitata.

All’interno di questo quadro, Vodafone ha proceduto ad installare 130 impianti la cui accensione è stata comunicata regolarmente ad Arpa cui spettano, tra gli altri, prerogative nell’ambito dell’iter autorizzativo e prerogative di sorveglianza del rispetto alle emissioni radio - attraverso il SUAP ai sensi dell’art.35 del Decreto-legge 6 luglio 2011. La suddetta sperimentazione è quindi orientata a valutare i soli aspetti tecnici e non è previsto il controllo in ambito di effetti ambientali e biologici da parte di ARPA e ATS. Risulta peraltro difficile conoscere la situazione aggiornata all’interno della provincia milanese in quanto l’installazione di impianti sussegue su iniziativa degli operatori telefonici.

In particolare è da ricordare che nella seduta del 18 dicembre 2018 il Consiglio regionale lombardo ha deliberato all’unanimità (XI/322) l’invito alla Giunta ad “avviare idonei studi e ricerche in grado di aumentare le conoscenze utili per un approccio operativo alla protezione dai rischi derivati dall’esposizione ai campi a radio frequenza di ultima generazione, anche al fine di verificare gli strumenti normativi per la protezione dell’ambiente, per la salute pubblica dei cittadini e dei lavoratori dai rischi certi e potenziali determinati dall’esposizione alle alte frequenze.”

Sappiamo che Arpa Lombardia è l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia che si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali nel monitoraggio dei campi elettromagnetici e rilasciando anche le relative autorizzazioni, la valutazione di nuovi impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, nonché la modifica di impianti preesistenti. In particolare, la Giunta ha informato che ARPA ha in corso un solo progetto attuativo per gli anni 2018-19, denominato CEM CONTROL, relativo a misure e controlli agli impianti 4G (LTE e WiMax) con apparecchiature di nuova acquisizione.

Risulta quindi piuttosto evidente un ritardo da parte delle istituzioni se vengono controllati oggi e con attrezzature adeguate gli impianti che sono attivi da un decennio, quando ormai non è più possibile intervenire. Una situazione che si ripropone oggi con la tecnologia 5G e che si ripresenterà con le tecnologie future, Regione e Arpa finiscono per disattendere al mandato istitutivo della prevenzione dei danni sanitari.

Per quanto considerato, la l.r. 11/2001 vigente, seppure sia stata modificata dal legislatore nel 2014, a fronte di uno sviluppo tecnologico sempre più accelerato necessita di aggiornamenti più frequenti e di nuove direttive finalizzate sia a controlli adeguati alle più recenti tecnologie impiegate sul territorio, che indicazioni ai Comuni in linea con la disciplina normativa e giuridica in materia, in adempimento delle facoltà ad essi assegnate dalla legge quadro n. 36/01 finalizzate alla gestione della tematica in oggetto.

Le più recenti normative regionali in argomento, in particolare Marche (2017) e Toscana (2011), presentano aspetti innovativi di sicuro interesse, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i regolamenti comunali. Per i microimpianti, ad esempio, nella nostra l.r. 11/2001 viene considerata la solo potenza massima al connettore di antenna e non viene considerato il corrispondente ERP, la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power) correttamente considerata nella norma della Regione Toscana.

Risulta infine che i termini prescritti al comma 3 e comma 4 dell'art. 3 e alla lettera a) dell'art. 2 della l.r. 11/2001 siano da rivedere alla luce dell’intervenuto nuovo orientamento giuridico.

L’articolato.

Il progetto di legge si sofferma in modo particolare su alcuni aspetti della normativa correlati in modo particolare alla salute pubblica e alla tutela ambientale e prevede in sintesi quanto a seguire:

In ambito di prevenzione e sicurezza vengono meglio definiti i termini previsti al comma 8 dell’art. 4 dove si aggiunge un dato oggettivo nella distanza prescritta tra le antenne e i luoghi sensibili (ospedali, scuole, asili etc) che non può essere inferiore a 300 metri, inoltre viene eliminato il potenziale di antenna da 7kw ammesso in deroga in quanto non se ne trova traccia nelle normative regionali più recenti.

Al fine di rendere più chiaro al cittadino il panorama delle antenne disposte nel territorio, anche se questo comporta un aggravio l’interesse è pubblico, viene prescritto il cartello identificativo grafico da apporre sugli impianti che comunichi la banda di frequenza e la potenza di ingresso per ogni impianto esistente con una modifica all’articolo 5.

Viene abrogato il comma 7 dell'art. 4 in quanto risultano essere indicazioni plausibili ai tempi, mentre ad oggi, con il fondo elettromagnetico in molti casi saturo, anche gli impianti di bassa frequenza devono essere opportunamente valutati e pianificati.

Viene introdotto l'Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali come sezione particolare del catasto regionale degli impianti.

Ultimo elemento rilevante sono i controlli, e quindi si propone che nella norma sia inserita uno specifico impegno affinché controlli e verifiche strumentali siano adeguati alle più recenti tecnologie applicate nel territorio lombardo. Si richiede quindi, con l’aggiunta di un nuovo articolo 11 bis, un coordinamento tra aziende sanitarie regionali e ARPA affinché vengano mantenute nel tempo indagini epidemiologiche rivolte al sovrapporsi e sommarsi degli inquinamenti di acqua, terra e aria nel territorio regionale. Nello stesso senso agisce il nuovo art. 5 bis introdotto nella legge e relativo ai controlli di ARPA per ogni nuova antenna che viene installata, non è infatti da dimenticare che ad oggi alcune aree della regione risultano già sature ai limiti di legge.

Si introduce nelle procedure autorizzative, infine, anche la valutazione di impatto sanitario VIS, relativa agli effetti epidemiologici del sistema di impianti a radiazione elettromagnetica, seppure non obbligatoria secondo la normativa nazionale.

 

Milano, 9 aprile 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE

 

 

 

 

 

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Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione).

 

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Art. 1

(Modifiche alla l.r. n. 11/2001)

 

Alla l.r n. 11/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’art. 2, comma 1, dopo le parole “per le telecomunicazioni e la radiotelevisione” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5 bis.”;

 

b) all’art. 2, comma 2, lett. c), dopo le parole “ non superiore a 5 W” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5 bis.”;

 

c) il comma 7 dell’art. 4 è abrogato;

 

d) al comma 8 dell’art. 4 dopo le parole “per la radiotelevisione in corrispondenza” sono inserite le seguenti: “e nel raggio di 300 metri dal perimetro” e le parole “, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt” sono abrogate;

 

e) dopo l’art. 4 è inserito il seguente articolo:

“4 bis (Valutazione impatto sanitario)

1. La Giunta regionale approva delle Linee guida per la componente salute pubblica e Valutazione dell’Impatto Sanitario (VIS) relative agli impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche, finalizzate alla valutazione degli effetti sulla salute della popolazione umana e animale.”;

 

f) dopo il comma 5 dell’art. 5 è inserito il seguente comma: “5 bis. Gli impianti registrati nel catasto regionale di cui al comma 1 devono mostrare un cartello grafico identificativo conforme alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza, che informi della tipologia di antenna, della potenza al connettore di antenna e delle bande di frequenza dei campi elettromagnetici generati, secondo deliberazione della Giunta regionale.”

 

g) dopo l’art. 5 è inserito il seguente articolo:

“5 bis. (Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali)

1. È istituito l’inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, che costituisce sezione del catasto regionale.

2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario, i gestori presentano una dichiarazione che contiene le seguenti informazioni:

a) le generalità dei gestori;

b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d’impianto o servizio del microimpianto.

3. La dichiarazione è inviata in via telematica all’ARPA e ai comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.”;

 

h) dopo l’art. 7 è inserito il seguente articolo:

“7 bis (Dichiarazione di post-attivazione)

1. Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità di cui all'articolo 7, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall’attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente per territorio e all’ARPA, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati.

2. L’ARPA provvede alla verifica dei livelli di esposizione previsti dalla normativa statale vigente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora da tale verifica risultino livelli di esposizione almeno pari al 75 per cento di quelli prescritti, l'ARPA provvede ad effettuare un ulteriore controllo nei dodici mesi successivi.”;

 

i) dopo il comma 4 dell’art. 11 è inserito il seguente comma: 5 bis. “La Regione verifica il rispetto delle prescrizioni dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 4.”;

 

j) dopo l’art. 11 è inserito il seguente articolo:

“11 bis (Principio di precauzione e tutela della salute pubblica)

1. Con riferimento al principio di precauzione di cui all’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione si pone l’obiettivo della maggior tutela della salute pubblica.

2. La Regione effettua con scadenza triennale una valutazione dell’impatto cumulativo di tutti i fattori di inquinamento presenti sul territorio, ed incidenti sulla salute pubblica della popolazione, con lo scopo di pianificare azioni a tutela della salute psicofisica della popolazione e per riprogrammare la propria strategia in ambito ambientale, sanitario e industriale.

3. La Regione identifica i fattori di rischio connessi all’esposizione umana alle emissioni elettromagnetiche e promuove studi epidemiologici sui loro effetti a breve, medio e lungo termine, in cooperazione con tutti gli enti pubblici regionali e nazionali competenti.

4. La Regione promuove campagne di educazione ad un uso sostenibile e responsabile delle tecnologie di comunicazione senza fili, in modo che la popolazione, soprattutto quella di minore età, sia consapevole del corretto utilizzo delle tecnologie anche al fine di limitarne ogni tipo di abuso, e con riferimento al principio precauzionale per la tutela della salute pubblica.”;

 

k) dopo il comma 5 dell’art. 12 è inserito il seguente comma: “5 bis. Per le mancate comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 1 dell’articolo 7 bis è prevista la disattivazione degli impianti oggetto delle stesse comunicazioni”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Milano, 9 aprile 2021

 


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