venerdì 24 ottobre 2014

Registrazioni di nascosto - Cassazione: sono legali

Registrazioni di nascosto: per la Cassazione sono legali ed incentivabili
La Corte suprema fa chiarezza su un tema delicato: è lecito registrare le nostre conversazioni?

ABRUZZO. Quante volte ci siamo chiesti se registrare conversazioni telefoniche ad insaputa dell’interlocutore fosse legale?

Quante volte siamo stati frenati dal farlo per paura di subire una denuncia o perchè magari si tratta di prove non utilizzabili nel processo?
Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. Lo dicono le sentenze numero 7239 del 1999 e la numero 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima, in particolare stabilisce che «le registrazioni (sia telefoniche che fotografiche) di colloqui, riunioni, anche all'insaputa dell’interessato, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta "registrazione fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al giudice».

I LIMITI
Andare in giro armati di macchinette fotografiche e registratori si può. Riprendere e registrare senza limiti no. Su questo punto la Corte è chiara. La registrazione (anche segreta) non costituisce reato, se e solo se a farla è chi partecipa alla conversazione. Ed il contenuto si può divulgare a meno che non vi siano specifici divieti alla divulgazione (come il segreto d'ufficio).

PRIVACY E RISERVATEZZA
E come la mettiamo con la presunta violazione di privacy o della riservatezza che l’intercettato potrebbe contestarci?
Per la Cassazione la registrazione ha valore se chi la esegue partecipa o assiste alla conversazione, dunque non è uno strumento utilizzabile da terzi che dunque non possono captare conversazioni altrui. Cosa diversa, infatti sarebbe nel caso in cui un soggetto, estraneo alla conversazione, captasse, comunicazioni o conversazioni altrui macchiandosi di reato di intercettazione illecita.
«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, «entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre».

LA REGISTRAZIONE COME DIFESA
Ma c’è di più. La registrazione del colloquio per la Corte è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per tutelarsi da prepotenze, minacce, insulti e ricatti. E costituire quindi un’arma da riporre in un cassetto ed usare in tribunale all’occorrenza.
È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239).



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